Statuti dell’Associazione
Nome, sede legale e scopo
§ 1 – Nome e sede legale
Con il nome UNSER RECHT – NOTRE DROIT – NOSTRO DIRITTO, viene costituita un’associazione ai sensi dell’Articolo 60 del Codice Civile Svizzero (CC), con sede legale presso la sede dell’associazione. Se l’associazione non ha un ufficio, la sede legale dell’associazione è presso il domicilio del presidente. Se necessario, l’associazione può anche utilizzare un nome inglese.
§ 2 – Scopo
Lo scopo dell’Associazione è promuovere la comprensione, il rispetto e lo sviluppo dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto e del diritto internazionale in relazione alla democrazia. Persegue questo obiettivo fornendo informazioni, prospettive e argomentazioni fondate, che diffonde attraverso i suoi mezzi di comunicazione, le conferenze e le tribune, nonché attraverso il networking. In questo modo, apporta contributi oggettivi ai dibattiti politici e giuridici che sono alla base del nostro sistema di democrazia diretta.
Non ha scopi commerciali ed è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale.
Adesione
§ 3 – Membri
L’associazione ha i seguenti tipi di affiliazione:
- Adesione individuale
- Iscrizione collettiva senza scopo di lucro o ideale
- Membro di un collettivo economico
- Membro donatore individuale
- Membro donatore collettivo
I membri collettivi devono nominare una persona di contatto nel Consiglio di amministrazione. Questa persona esercita anche il diritto di voto e di elezione all’Assemblea generale.
§ 4 – Ammissione dei soci
Il Comitato esecutivo decide sull’ammissione dei soci dopo aver ricevuto una domanda scritta indirizzata al Presidente. La decisione del Comitato esecutivo è definitiva.
§ 5 – Decadenza dell’affiliazione
L’affiliazione decade per:
- Dimissioni
- Esclusione
- Morte per le persone fisiche, perdita della personalità giuridica per le persone giuridiche
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio esecutivo. Le dimissioni possono essere presentate solo entro la fine dell’anno solare, con un preavviso di sei mesi.
I soci possono essere esclusi solo se si rendono colpevoli di un comportamento disonorevole o danneggiano gli interessi dell’Associazione. L’esclusione viene decisa solo dopo che il socio è stato ascoltato dal Comitato esecutivo e notificato per iscritto. Il socio interessato può appellarsi all’Assemblea Generale contro l’esclusione.
§ 6 – Quote associative
Le quote associative annuali per i vari tipi di soci in conformità al § 3 vengono stabilite ogni anno dall’Assemblea Generale su raccomandazione della Direzione.
Organi
§ 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea Generale.
- Il Consiglio esecutivo.
- Il revisore o l’organo di controllo.
§ 8 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio esecutivo almeno una volta all’anno e, in conformità con il CC, quando un quinto dei soci lo richiede.
L’avviso di convocazione viene inviato a tutti i soci con almeno 20 giorni di anticipo tramite lettera ordinaria o in formato elettronico. Le proposte dei soci devono pervenire al Comitato esecutivo o al Presidente entro 14 giorni prima dell’Assemblea generale.
Le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie si tengono, come deciso dal Consiglio, con presenza fisica, con presenza video da parte dei soci che non possono partecipare di persona, o con una semplice videoconferenza.
L’Assemblea generale elegge il Consiglio di amministrazione, il Presidente e un revisore dei conti. In particolare, decide sulla relazione di gestione, sui conti annuali e sulla concessione del discarico. I poteri dell’Assemblea generale, il diritto di voto e il suo esercizio sono disciplinati dagli articoli 65-68 del Codice Civile svizzero.
Le delibere dell’Assemblea Generale sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Ogni membro dell’Associazione dispone di un voto. La votazione avviene a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di voto. Il voto per delega non è consentito alle persone fisiche. Le persone giuridiche esercitano i loro diritti di voto attraverso un rappresentante debitamente autorizzato.
I membri dell’Associazione interessati da una decisione devono astenersi dal voto.
Le delibere e le decisioni dell’Assemblea Generale devono essere registrate nel verbale.
§ 9 – Consiglio esecutivo
Il Consiglio esecutivo è composto da almeno tre persone, nominate per un periodo di tre anni. Si costituisce da solo, ad eccezione del Presidente.
Il Consiglio esecutivo gestisce l’Associazione. In particolare, è responsabile del bilancio, dell’assegnazione dei diritti di firma, dell’ammissione di nuovi membri e dell’espulsione di quelli esistenti, delle linee guida per la rappresentanza esterna da parte del Presidente e del Consiglio esecutivo e delle decisioni sulla collaborazione o sull’adesione ad altre organizzazioni.
Può istituire un ufficio associativo, organi consultivi e di supporto e nominarne la direzione e i membri.
Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, o più spesso se gli interessi dell’Associazione lo richiedono.
Prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Può prendere decisioni per corrispondenza (comprese le e-mail), a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio esecutivo rappresenta l’Associazione all’esterno. Tutti i membri della Direzione firmano collettivamente in coppia.
§ 10 – Revisori dei conti/Organo di controllo
L’Assemblea Generale elegge un revisore dei conti o un organo di controllo.
Attività e responsabilità dell’Associazione
§ 11 – Patrimonio dell’Associazione
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite essenzialmente dalle quote associative, dalle donazioni e da eventuali interessi immobiliari.
§ 12 – Responsabilità
Solo il patrimonio dell’Associazione risponde degli impegni dell’Associazione; è esclusa qualsiasi responsabilità personale da parte dei singoli soci, vale a dire che l’obbligo dei soci di contribuire finanziariamente è limitato all’obbligo di pagare le quote associative stabilite ogni anno.
Modifica dello Statuto, scioglimento dell’Associazione e entrata in vigore dello Statuto
§ 13 – Modifica dello Statuto
L’Assemblea Generale decide le modifiche allo Statuto con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
§ 14 – Scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea Generale decide sullo scioglimento dell’Associazione con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento, gli utili e il capitale saranno assegnati ad un’altra persona giuridica che sia esente da imposte a causa della sua utilità pubblica o del perseguimento di obiettivi pubblici e che abbia sede legale in Svizzera. Il patrimonio dell’Associazione non può essere rimborsato ai soci o utilizzato a loro vantaggio.
§ 15 – Entrata in vigore degli Articoli dell’Associazione
Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea generale del 18 giugno 2024 ed entra in vigore immediatamente.